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Sintesi

Conformemente all'art. 19 cpv. 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi durante l’esercizio sperimentale. Una volta concluso l'esercizio sperimentale, il progetto deve essere finanziato in conformità all'articolo 12 o all'articolo 21 della legge in oggetto (art. 19 cpv. 2 LTPubb). Un esercizio sperimentale ha una durata di fino a cinque anni (art. 19 cpv. 3 LTPubb).

Guida Esercizi sperimentali (art. 19)