Misure transfrontaliere (art. 20)
Sintesi
Conformemente all'art. 20 cpv. 1 LTPubb, iI Cantone può concedere contributi di promozione per misure transfrontaliere se esse inducono un passaggio a questi mezzi e se le parti interessate fuori Cantone partecipano in maniera adeguata al finanziamento. Se la misura riguarda un’offerta con un percorso breve al di fuori del territorio cantonale, il Cantone può eccezionalmente rinunciare alla partecipazione finanziaria di terzi (art. 20 cpv. 2 LTPubb).
Guida Misure transfrontaliere (art. 20)