Confederazione, Cantoni e comuni collaborano nel settore della protezione dei monumenti.
Nell'art. 78 della Costituzione federale della Confederazione svizzera, intitolato Protezione della natura e del paesaggio, la Confederazione delega in linea di principio il compito ai Cantoni: cit. "La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni." Nell'art. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio la Confederazione assicura ai Cantoni il suo sostegno. La Confederazione si assume la responsabilità nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti.
Nell'art. 81 intitolato Protezione dell'ambiente nonché protezione della natura e del patrimonio culturale, la Costituzione del Cantone dei Grigioni per quanto concerne la protezione della natura e del paesaggio postula la collaborazione tra Cantone e comuni: cit. "Definiscono [Cantone e comuni] misure per la salvaguardia e la protezione di paesaggi e insediamenti, di siti storici nonché di beni naturali e culturali di valore."
I comuni del Cantone dei Grigioni, quali autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, sono competenti per compiti edilizi all'interno delle zone edificabili. Di conseguenza anche la pianificazione del territorio è un compito che spetta a ogni singolo comune. Nel piano delle zone e nel piano generale delle strutture vengono stabiliti, in modo vincolante per i proprietari, i settori di protezione e gli oggetti protetti, mentre nella legge edilizia comunale vengono formulate le corrispondenti regole per la gestione della sostanza edilizia di pregio. Queste regole comunali attuano le prescrizioni sovraordinate di leggi e ordinanze federali e cantonali.
Il compito del Servizio monumenti cantonale consiste nel consigliare i proprietari di immobili storici, i comuni, gli uffici cantonali e gli organi federali nell'ambito di questioni specifiche, nonché di accompagnare l'attuazione di misure per la salvaguardia e la conservazione di opere di valore storico.
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (LCNP)
Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (OCNP)