Valutazione e promozione
Gli allievi vengono valutati secondo l’art. 41 della legge scolastica. Alla fine di ogni semestre ricevono una pagella, che può essere completata da un rapporto di apprendimento individuale.
Conformemente all’art. 42 della legge scolastica alla fine dell’anno scolastico l’insegnante di classe, dopo avere consultato gli altri insegnanti, decide sulla promozione, tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi didattici come pure dell’attitudine di apprendimento, di lavoro e del comportamento sociale dell’allieva o dell’allievo.
L’ordinanza scolastica (art. 38 ff.) come pure le istruzioni relative alle pagelle e alla promozione definiscono tutte le disposizioni applicabili.
Servizio di traduzione per i colloqui con i genitori
Durante gli incontri e le discussioni importanti tra genitori, allievi e insegnanti che concernono la promozione, la procedura di passaggio, una buona comprensione per le tutte le parti è indispensabile.
In caso di necessità l'associazione Verdi offre alle scuole un servizio di traduzione professionale.
Un'altra possibilità per usufruire di guide e documentazione sullo scambio interculturale in situazioni scolastiche particolari è offerto da Interpret.