Le cumulazioni sono permesse?
Sì. Le cumulazioni sono possibili se nel circondario elettorale deve essere attribuito più di un seggio. L'elettore può però scrivere il nome del candidato al massimo due volte sulla scheda elettorale (art. 20 cpv. 3 LEGC).
Il panachage è permesso?
Sì. L'avente diritto di voto può stralciare i nomi di candidati figuranti su una scheda prestampata e sostituirli con i nomi di candidati che figurano su altre liste del circondario elettorale (art. 20 cpv. 2 LEGC). Anche su una scheda in bianco è possibile indicare candidati di liste differenti.
In caso di cumulazioni o di panachage si può indicare soltanto il numero del candidato?
No. Non è permesso indicare soltanto il numero del candidato. È sempre necessario indicare il nome completo. Queste regole valgono sia per le schede prestampate, sia per quelle in bianco. I numeri sono soltanto ausili amministrativi che consentono di distinguere più facilmente nomi uguali o simili.
Cosa succede se eleggo meno persone di quante ne potrei eleggere nel mio circondario elettorale?
Se l'elettore usa una lista prestampata dalla quale stralcia determinati candidati senza sostituirli con altri candidati, risultano righe in bianco. Lo stesso accade se un elettore utilizza una scheda in bianco e la compila senza indicare un candidato su ogni riga. Se la scheda, indipendentemente dal fatto se sia prestampata o in bianco, reca una denominazione di lista o un numero progressivo, queste righe in bianco valgono quali voti di complemento per questa lista. Se la scheda elettorale non contiene una tale denominazione di lista o numero progressivo, le righe in bianco non vanno a favore di nessuna lista (art. 23 cpv. 1 LEGC).
È anche possibile eleggere persone che non figurano su nessuna lista del circondario elettorale?
No, questi nomi vengono stralciati. Essi sono considerati tuttavia come voti di complemento se la scheda elettorale reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Se manca una tale denominazione o un tale numero progressivo, questi voti non contano (art. 23 cpv. 2 LEGC).