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Nei comuni che hanno concesso alle straniere e agli stranieri il diritto di voto e di elezione in questioni comunali, queste straniere e questi stranieri hanno diritto di elezione anche per le elezioni del Gran Consiglio?

No! Per il diritto di voto e di elezione, l'art. 9 cpv. 1 della Costituzione cantonale (Cost. cant., CSC 110.100) richiede in linea di principio la cittadinanza svizzera. La Costituzione concede ai comuni solamente la possibilità di conferire alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere elette o eletti solo in questioni comunali (vedi art. 9 cpv. 4 Cost. cant.). Le elezioni del Gran Consiglio sono tuttavia l'elezione di un'autorità cantonale alla quale si applica l'art. 9 cpv. 1 Cost. cant., vale a dire che per le elezioni del Gran Consiglio il diritto di voto e di elezione spetta esclusivamente alle persone di cittadinanza svizzera.