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Tra i firmatari della proposta di candidatura possono figurare anche i candidati?

Sì. Anche i candidati stessi possono firmare la propria proposta di candidatura.

Quali requisiti sono richiesti per i firmatari della proposta di candidatura?

Nessuno può firmare più di una proposta di candidatura. In caso contrario il nome viene stralciato da tutte le proposte di candidatura (art. 13 LEGC). Per ogni firmatario occorre richiedere un'attestazione del diritto di voto al rispettivo comune di domicilio; tale attestazione può anche essere rilasciata tramite l'apposizione sul modulo della firma e del timbro del comune (art. 10 OEGC). Si raccomanda di richiedere alcune firme di riserva per ciascuna proposta di candidatura. In questo modo è possibile evitare la nullità di una proposta di candidatura nel caso le informazioni relative a un firmatario siano incomplete, illeggibili o risultino nulle per altri motivi, oppure perché dei nomi hanno dovuto essere cancellati a seguito di sottoscrizioni plurime e questo fatto impedisse di raggiungere il numero prescritto di 5 firme valide.

I candidati che al contempo figurano quali firmatari di una proposta di candidatura devono presentare un'attestazione del diritto di voto oltre a un certificato di eleggibilità?

No. Entrambe le attestazioni dimostrano che la persona in questione ha il domicilio politico in un determinato comune. Chiedere due volte questa prova non ha senso. È sufficiente il certificato di eleggibilità. Occorre però tenere presente il fatto che una firma viene considerata come tale soltanto se la persona corrispondente ha il proprio domicilio politico in un comune del circondario elettorale (mentre un candidato può essere domiciliato in qualsiasi luogo del Cantone dei Grigioni).

I membri di un tribunale cantonale possono firmare una proposta di candidatura?

Sì. Esiste la possibilità che un firmatario subentri quale supplente in Gran Consiglio. Tra la carica di giudice e il mandato in Gran Consiglio sussiste tuttavia una incompatibilità. Qualora un firmatario dovesse più tardi venire a trovarsi nella situazione di subentrare in Gran Consiglio quale supplente (permanente o ad hoc), dovrebbe optare per l'una o per l'altra carica. Dal punto di vista giuridico nulla osta tuttavia a una firma della proposta di candidatura.