Infrastruttura ferroviaria (art. 26)
Sintesi
Il finanziamento dell'esercizio e della manutenzione, del rinnovo e dell'ammodernamento, come pure dell'ulteriore ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2016 avviene esclusivamente tramite il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria della Confederazione (FIF). I costi per l'esercizio e la manutenzione delle ferrovie private, in precedenza finanziati congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ora vengono finanziati interamente dal FIF. In contropartita, i Cantoni versano un contributo forfettario al FIF (art. 49 cpv. 2 e art. 57 Lferr e allegato 2 dell'ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria).
Guida Infrastruttura ferroviaria (art. 26)