Se dall'audizione cantonale riguardo ai motivi dell'asilo risulta che alla persona richiedente non può essere concesso l'asilo, il ritorno, ossia l'esecuzione dell'allontanamento è però impossibile, inammissibile o irragionevole, viene presa una decisione in materia d'asilo e una decisione di allontanamento. Al posto di fissare un termine per la partenza la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dispone l'ammissione individuale provvisoria. Se l'ammissione provvisoria viene annullata, alla persona respinta viene fissato un nuovo termine per la partenza, entro il quale deve lasciare la Svizzera.
In caso di mancato rispetto del termine per la partenza, si procede all'espulsione. L'ammissione provvisoria si estingue se la persona ammessa provvisoriamente lascia volontariamente la Svizzera, se soggiorna all'estero senza autorizzazione per più di due mesi o in caso di rilascio di un permesso di dimora ordinario.
Per stranieri ammessi provvisoriamente che soggiornano ininterrottamente in Svizzera da più di cinque anni, vi è la possibilità di beneficiare, a determinate condizioni, di una regolamentazione dei casi di rigore sotto forma di un permesso di dimora annuale.