Richiedenti l'asilo (libretto N / art. 43 LAsi)
In generale
Di principio le carte di soggiorno di richiedenti l'asilo vengono rilasciate per al massimo 12 mesi, tuttavia al massimo fino al termine fissato per la partenza.
Condizioni
Mentre soggiornano nei centri federali d'asilo (CFA) i richiedenti l'asilo non possono svolgere un'attività lucrativa.
I richiedenti l'asilo per i quali è in corso una procedura ampliata e che sono stati assegnati a un Cantone, ricevono una carta di soggiorno in formato carta di credito valida per 12 mesi a partire dalla data di assegnazione. L'esercizio di un'attività lucrativa da parte di richiedenti l'asilo è soggetto ad autorizzazione.
Il permesso per esercitare un'attività lucrativa decade una volta decorso il termine per la partenza stabilito dopo l'esito negativo passato in giudicato della procedura d'asilo, anche se è stata avviata una procedura di impugnazione straordinaria e l'esecuzione dell'allontanamento è stata sospesa. Se la SEM prolunga il termine per la partenza nel quadro della procedura ordinaria, un'attività lucrativa può continuare a essere autorizzata. Per la durata della procedura secondo l'articolo 111c non viene rilasciato nessun permesso per esercitare un'attività lucrativa.
Competenze / procedura
Se il richiedente l'asilo soddisfa i presupposti di base menzionati per l'esercizio dell'attività lucrativa, il datore di lavoro deve presentare la corrispondente domanda (domanda B1) insieme a un contratto di lavoro giuridicamente valido al Controllo abitanti del comune di domicilio* della persona richiedente l'asilo. Quest'ultimo inoltra la documentazione relativa alla domanda all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, Sezione asilo e ritorno, che la esamina coinvolgendo l'autorità preposta al mercato del lavoro. In assenza di motivi di rifiuto, il permesso di lavoro viene rilasciato sotto forma di copia del permesso o di decisione, che viene recapitata, tramite il controllo abitanti competente, alla persona richiedente l'asilo. Quest'ultima può assumere l'impiego soltanto se il premesso di lavoro è stato rilasciato.
*Qualora con l'assunzione dell'impiego la persona richiedente l'asilo cambi domicilio, la domanda va inoltrata al futuro Comune di domicilio competente.