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Il contratto di credito al consumo è un contratto in virtù del quale a un consumatore è concesso o promesso un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di mutuo o di altra analoga facilitazione finanziaria. Sono considerati contratti di credito al consumo anche i contratti di leasing, le carte di credito e le carte-cliente nonché i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente se vincolati a un’opzione di credito.

I crediti al consumo sono regolati nella Legge federale sul credito al consumo (LCC) e nell'Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC). Chi concede o media crediti al consumo deve disporre di un'autorizzazione. Nessuna autorizzazione è necessaria qualora il creditore professionale o l’intermediario sia soggetto alla legge federale sulle banche o se conceda o faccia mediazione di crediti al consumo per il finanziamento dell’acquisto dei suoi beni o della fornitura dei suoi servizi.

Le autorizzazioni per la concessione e la mediazione dei consumi al credito, come anche l'esecuzione della legge spettano all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML). Per l'autorizzazione viene addebitata una commissione di CHF 1'000.00 fino a CHF 2'000.00.

Presupposti per l'autorizzazione:

  • Il richiedente deve offrire garanzie per un’attività ineccepibile. Egli non deve aver subito condanne nel corso degli ultimi cinque anni per reati che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione. Ciò vale anche per i membri della direzione in caso il richiedente sia una persona giuridica.
  • Il richiedente non deve essere gravato da attestati di carenza di beni. Ciò vale anche per i membri della direzione in caso il richiedente sia una persona giuridica.
  • Il richiedente deve disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata, di una garanzia equiparata o di una fideiussione o di un conto bloccato presso una banca secondo gli art. 7 segg. dell'OLCC.
  • L'importo assicurato deve essere al minimo CHF 500'000 per il creditore e 10'000 per l'intermediario di credito.
  • Chi intende concedere crediti al consumo deve disporre di patrimonio netto corrispondente all’8 per cento dei crediti non ancora rimborsati, ma pari ad almeno 250'000 franchi. Se il richiedente è una persona giuridica, il patrimonio netto è sostituito dal capitale proprio.Creditori devono disporre di una formazione commerciale di base ai sensi della legge federale sulla formazione professionale (p.es. formazione commerciale) o una formazione equivalente; e di almeno tre anni di esperienza professionale in una banca o assicurazione. Ciò vale anche per i membri della direzione in caso il richiedente sia una persona giuridica.

Insieme alla richiesta (che trovate nella colonna di destra) sono da consegnare tutti gli allegati. Documenti rilasciati all'estero devono essere equivalenti ai rispettivi documenti svizzeri. Le indicazioni necessari per l'esame, come cognome, nome ecc., sia per persone naturali come anche per persone giuridiche e gli allegati necessari trovate sui rispettivi moduli di richiesta o nell'Ordinanza cantonale.

Allegati alla richiesta

  • estratto del registro delle esecuzioni (del richiedente, rispettivamente di tutti i membri della direzione)
  • estratto del casellario giudiziale (del richiedente, rispettivamente di tutti i membri della direzione)
  • assicurazione di responsabilità civile professionale o una sicurezza alternativa (fideiussione o un conto bloccato presso una banca o una garanzia equiparata secondo l'art. 7 seguenti dell'OLCC).
  • Certificati di lavoro, prova d'esperienza (dei membri della direzione in caso si tratti di una persona giuridica).
  • Estratto dal registro di commercio (per persone giuridiche)
  • Prova del capitale proprio minimale o patrimonio netto, documenti di tassazione (solo per chi intende di concedere crediti al consumo).

 

Il titolare dell'autorizzazione per la concessione, rispettivamente la mediazione di crediti al consumo deve rispettare l'obbligo di annuncio. L'autorizzazione è determinata a cinque anni. Essa può però essere ritirata già in anticipo se i presupposti per l'autorizzazione non sono più adempiuti o l'autorizzazione è stata ottenuta con delle indicazioni false.

Obbligo di annuncio:

Società e persone giuridiche con autorizzazione per la concessione o la mediazione di crediti al consumo annunciano spontaneamente all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) l'ingresso nella direzione di nuovi membri. L'annuncio contiene la comprova dei necessari requisiti e abilità professionali o del superamento dell'esame in materia di concessione e intermediazione di crediti al consumo del membro entrante della direzione.



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