Competenze di politica estera della Confederazione
Conformemente all'art. 54 della Costituzione federale, la politica estera compete di principio alla Confederazione. La Costituzione federale obbliga però la Confederazione a considerare le competenze dei Cantoni e a salvaguardarne gli interessi.
Diritti di partecipazione dei Cantoni
L'art. 55 della Costituzione federale garantisce ai Cantoni il diritto di collaborare alla preparazione delle decisioni di politica estera della Confederazione, se queste toccano le loro competenze o i loro interessi essenziali. La Costituzione federale obbliga la Confederazione a informare tempestivamente e compiutamente i Cantoni e a consultarli. Nei settori che toccano le competenze dei Cantoni è dato particolare rilievo ai loro pareri e in questi casi i Cantoni hanno il diritto di collaborare in modo appropriato ai negoziati internazionali.
A titolo complementare, conformemente all'art. 147 della Costituzione federale, in caso di importanti trattati internazionali i Cantoni hanno il diritto di consegnare previamente la propria presa di posizione nel quadro di una procedura di consultazione.
La legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione concretizza la partecipazione dei Cantoni a livello di legge. (
link legge)
Relazioni dei Cantoni con l'estero
Nell'art. 56 la Costituzione federale concede ai Cantoni la possibilità di concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. Inoltre i Cantoni hanno il diritto di corrispondere direttamente con autorità estere subordinate.
Dichiarazione dell'obbligatorietà generale di trattati intercantonali
La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) dissocia compiti e finanze. Essa disciplina i compiti in comune tra Confederazione e Cantoni e la collaborazione intercantonale, in particolare la compensazione degli oneri nei compiti intercantonali. Nell'art. 48a la Costituzione federale prevede che, su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione possa dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi in determinati settori od obbligare determinati Cantoni a parteciparvi.