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La Costituzione del Cantone dei Grigioni disciplina la competenza per quanto riguarda le relazioni esterne del Cantone. Inoltre, la legge sul Gran Consiglio disciplina i doveri del Governo nei rapporti con il Gran Consiglio.

Competenze del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio:

  • approva le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo (art. 32 cpv. 2 Cost. cant.)
  • è adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali (art. 32 cpv. 3 Cost. cant.)

Competenze del Governo

La Costituzione cantonale concede al Governo la competenza:

  • di rappresentare il Cantone dentro e fuori i suoi confini (art. 42 Cost. cant.)
  • di negoziare convenzioni intercantonali e internazionali e di stipularle per quanto rientrino nella sua competenza normativa (art. 45 cpv. 2 Cost. cant.)
  • di curare le relazioni con la Confederazione e gli altri Cantoni nonché con le nazioni limitrofe, tenendo conto di eventuali prese di posizione del Gran Consiglio (art. 47 Cost. cant.)

Doveri del Governo

La legislazione impone al Governo:

  • di informare costantemente e in modo completo il Gran Consiglio, nel settore di competenza di quest'ultimo, in merito a progetti importanti nell'ambito della collaborazione internazionale e intercantonale, nonché allo stato delle trattative (art. 67 della legge sul Gran Consiglio)
  • di informare per tempo le competenti commissioni riguardo a imminenti trattative relative a convenzioni internazionali o intercantonali in ambito legislativo e di coinvolgerle adeguatamente nelle trattative (art. 68 della legge sul Gran Consiglio).