Persone ammesse provvisoriamente (permesso F / art. 85 LStrI )
In generale
Per quanto riguarda le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera, si deve distinguere tra le seguenti due categorie:
Persone ammesse provvisoriamente individualmente
Un'ammissione provvisoria individuale viene decisa in seguito a una decisione in materia d'asilo negativa, se la partenza verso il suo Stato d'origine della persona respinta non è possibile, ragionevole o ammissibile.
Rifugiati ammessi provvisoriamente
Uno straniero viene ammesso provvisoriamente quale rifugiato se soddisfa la qualità di rifugiato, ma non gli può essere concesso asilo siccome ne è indegno perché ha commesso azioni riprovevoli o perché ha violato o minacciato la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Presupposti
Tutte le persone ammesse provvisoriamente individualmente e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono di principio esercitare un'attività lucrativa.
Competenze / procedura in caso di inizio di un'attività lucrativa
Persone ammesse provvisoriamente e rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F) possono esercitare un'attività lucrativa. Al fine di agevolarne la rapida integrazione nel mercato del lavoro, dal 1° gennaio 2019 per queste persone l'esercizio di un'attività lucrativa presuppone semplicemente una notifica. La procedura di autorizzazione non è quindi più applicabile.
Il modulo per notificare un'attività lucrativa di rifugiati ammessi provvisoriamente e di persone ammesse provvisoriamente (permesso F) è disponibile qui: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/arbeit/erwerbstaetige_asylbereich.html