Navigation

Inhaltsbereich

In generale

Un permesso per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente per persone con statuto S può essere richiesto all'autorità cantonale competente. Prima dell'assunzione dell'impiego il datore di lavoro deve sollecitare un'autorizzazione pertinente presso il Cantone del luogo di lavoro. Il Cantone verifica che siano rispettate le condizioni salariali e lavorative vigenti.

Per un'attività indipendente, la persona con statuto S deve sollecitare un'autorizzazione pertinente presso il Cantone del luogo di lavoro, prima di iniziare l'attività. Il Cantone verifica se i requisiti finanziari e aziendali per l'attività prevista sono soddisfatti. Esso tiene conto della situazione particolare della persona bisognosa di protezione.

In caso di attività lucrativa fuori Cantone viene emanata una decisione soggetta a spese la quale permette l'esercizio nel Cantone dell'attività indicata nel contratto di lavoro.


Competenze / procedura

Se la persona bisognosa di protezione soddisfa i presupposti di base per l'esercizio dell'attività lucrativa, il datore di lavoro deve presentare la corrispondente domanda (domanda B1) insieme a un contratto di lavoro giuridicamente valido e una copia del passaporto al Controllo abitanti del comune di domicilio* della persona bisognosa di protezione. Quest'ultimo inoltra la documentazione relativa alla domanda all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, Sezione asilo e ritorno, che la esamina coinvolgendo l'autorità preposta al mercato del lavoro. In assenza di motivi di rifiuto, il permesso di lavoro viene rilasciato sotto forma di copia del permesso o di decisione. La copia del permesso o la decisione viene recapitata al controllo abitanti affinché la consegni. La persona bisognosa di protezione può assumere l'impiego soltanto quando il premesso di lavoro è in suo possesso.

*Qualora con l'assunzione dell'impiego la persona bisognosa di protezione cambi domicilio, la domanda va inoltrata al futuro comune di domicilio competente.