Navigation

Inhaltsbereich

Le seguenti informazioni sono importanti per le persone provenienti dall'Ucraina che sono arrivate da poco in Svizzera o che vivono già nel Cantone dei Grigioni:

1 - Entrata e soggiorno

1.1 Disposizioni in materia d'entrata 

Le cittadine e i cittadini ucraini che hanno un passaporto biometrico valido possono entrare in Svizzera per un soggiorno senza permesso di non più di 90 giorni. In considerazione della guerra in Ucraina, l'ingresso senza permesso è concesso anche se le cittadine e i cittadini ucraini colpiti dalla guerra non hanno un passaporto biometrico ma possono provare la loro nazionalità ucraina in un altro modo.

1.2 Statuto di protezione S per i profughi ucraini

Le persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra riceveranno lo statuto di protezione S. In questo modo, i profughi ottengono rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover passare attraverso una procedura d'asilo ordinaria. Ulteriori informazioni.

Raccomandiamo a tutte le persone in cerca di protezione di richiedere lo statuto S quanto prima. È possibile farlo online qui.

Le ucraine e gli ucraini appena arrivati in Svizzera possono presentarsi direttamente in un centro federale d'asilo con funzione procedurale. Per ottenere alloggio in una struttura federale e farsi registrare in vista di ottenere lo statuto di protezione S può rivolgersi solo al centro federale d’asilo di Berna:

  • MZH Sand-Schönbühl, Moosstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl

1.3 Assegnazione cantonale

La Segreteria di Stato per la Migrazione (SEM) assegna le persone in cerca di protezione a uno dei 26 cantoni svizzeri. Questo Cantone è responsabile del loro alloggio e della loro assistenza - o del loro allontanamento se alla persona è stata rifiutata la protezione provvisoria. Se necessario, il Cantone competente è chiamato a pagare l’aiuto sociale, che copre le necessità di base della vita quotidiana in Svizzera.

L’assegnazione cantonale dei richiedenti l’asilo e delle persone nella procedura S viene effettuata secondo una chiave di ripartizione. Nel quadro dello statuto S, ogni Cantone accoglie un numero di persone proporzionale alla sua popolazione. Il giorno della registrazione in uno dei sei centri federali d’asilo (CFA), la SEM decide a quale Cantone saranno assegnati secondo la chiave di ripartizione. La persona che chiede protezione ne viene informata oralmente. La decisione scritta sulla concessione dello statuto S viene consegnata direttamente sul posto o inviata per posta successivamente.

La SEM decide a quale cantone viene assegnata una persona che chiede protezione. In linea di principio, l'assegnazione cantonale avviene in base alla chiave di ripartizione. Solo nei seguenti casi si ha il diritto di essere assegnati allo stesso cantone dei parenti o delle persone di riferimento:

• famiglia nucleare estesa: coniugi; genitori e figli minorenni; genitori e figli maggiorenni se cercano protezione senza la propria famiglia; e nonni.
• persone vulnerabili con parenti stretti al di fuori della famiglia nucleare estesa: per esempio, minorenni non accompagnati, persone con disabilità, gravi problemi di salute o infermità di vecchiaia.
Le richieste di assegnazione a parenti più lontani o amici stretti possono essere prese in considerazione solo se la chiave di ripartizione può essere rispettata.

In linea di principio, la chiave di ripartizione si applica anche alle persone con un alloggio privato organizzato autonomamente. Un alloggio privato esistente può quindi essere preso in considerazione nell’assegnazione cantonale solo se la chiave di ripartizione può essere rispettata. Altrimenti la persona che chiede protezione viene assegnata a un altro Cantone, che cercherà per lei un nuovo alloggio.
La SEM deciderà il giorno della registrazione presso il CFA in base alla chiave di ripartizione e informerà la persona verbalmente.

Importante: l’alloggio privato può essere preso in considerazione solo se il giorno della registrazione verrà presentata al CFA una copia stampata della «Conferma di un alloggio privato (PDF, 321 kB, 08.06.2022)» con la firma della persona/famiglia ospitante.

1.4 Ricongiungimento familiare

Le cittadine e i cittadini ucraini che sono in Svizzera e desiderano richiedere il ricongiungimento familiare possono trovare ulteriori informazioni qui.

I coniugi, le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale, i partner registrati e i figli minorenni che si trovano all’estero ottengono un’autorizzazione d’entrata, sempreché la famiglia sia stata separata a causa del conflitto ucraino e non vi siano motivi particolari che ostino all’entrata. Se i parenti si trovano già in Svizzera possono presentare una domanda per la concessione della protezione provvisoria (Informazioni al punto 1.2)

Se non sono soddisfatte le condizioni per l'ingresso indipendente, è possibile presentare una domanda scritta di ricongiungimento familiare alla SEM.

1.5 Cambio di cantone

I rifugiati ucraini già assegnati a un cantone possono presentare alla SEM una richiesta di cambio di cantone.
Dopo che la decisione di assegnazione è passata in giudicato, le richieste di cambio di cantone saranno approvate solo nelle seguenti costellazioni:

  • Ricongiungimento del nucleo familiare allargato: coniuge; genitori e i loro figli minorenni; genitori e i loro figli adulti, a condizione che soggiornino in Svizzera senza la propria famiglia; nonché i nonni.
  • Ricongiungimento di persone vulnerabili con persone di riferimento strette al di fuori del nucleo familiare allargato (ad esempio, minorenni non accompagnati, persone con disabilità, gravi problemi di salute o infermità).
  • In tutte le altre costellazioni, il cambio di cantone è possibile solo se i Cantoni interessati danno il loro consenso, ad esempio in situazioni come queste:
    - trasferimento in un alloggio privato idoneo - trasferimento presso un lontano parente o conoscente
    - trasferimento per motivi di lavoro al di fuori del Cantone

Indirizzo SEM:
Segreteria di Stato della migrazione
Taskforce Kantonswechsel Ukraine
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Modulo: Domanda di cambiamento di Cantone per persone che richiedono lo statuto S e per persone che hanno ottenuto lo statuto S

1.6 Prolungamento del soggiorno

Prolungamento del permesso S
Lo statuto di protezione S è valido fino alla sua abrogazione da parte del Consiglio federale. Il 04.09.2024, il Consiglio federale ha deciso di non abrogare lo statuto di protezione S fino al 4 marzo 2026, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi a lungo termine.
A differenza dello statuto di protezione, i permessi di soggiorno per le persone in cerca di protezione con lo statuto S sono limitati a un anno. Il Consiglio federale invita pertanto i Cantoni a prolungarli di un anno dopo la loro scadenza.

La procedura per il prolungamento del permesso di soggiorno (permesso S).
• Compilare il modulo di domanda B1 14 giorni prima della data di scadenza. Modulo di domanda B1 IT.pdf (gr.ch)
• Presentare la domanda B1 compilata al Comune di domicilio. Il Comune di domicilio trasmette la domanda all'Ufficio della migrazione e del diritto civile.
• Il nuovo permesso di soggiorno sarà inviato al Comune di domicilio. Al momento del ritiro del nuovo permesso di soggiorno, il permesso scaduto deve essere restituito in cambio al Comune.

Visto D

Le cittadine e i cittadini ucraini che soggiornano in Svizzera senza permesso e non possono ritornare in patria possono richiedere una proroga del loro soggiorno all'Ufficio della migrazione come segue: si presentano all'Ufficio della migrazione (Tel. 081 257 30 01) e chiedono il rilascio di un visto nazionale (visto D). Nel farlo, devono presentare il loro passaporto e indicare il loro indirizzo di soggiorno nel Cantone dei Grigioni.

1.7 Statuto di protezione S non ancora concesso, rifiutato o procedura di ricorso pendente

Se una persona ha presentato una domanda di statuto di protezione S ma non ha ancora ricevuto una decisione dalla Segreteria di Stato della migrazione, si trova in una procedura ai sensi del diritto d’asilo. Se le persone hanno bisogno di sostegno economico durante questo periodo, si devono rivolgere al reparto asilo e rientro dell’Ufficio della migrazione e del diritto civile. Lo stesso vale per le persone la cui domanda di protezione S è stata respinta dalla Segreteria di Stato della migrazione e che hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Se sono state assegnate al Cantone dei Grigioni, le persone interessate possono entrare in un alloggio collettivo e vengono sostenute alle tariffe abituali finché la procedura non è passata in giudicato.

Punti di contatto

Servizio di comunicazione Ucraina Canton Grigioni

Se possibile, vi preghiamo di inviarci la vostra richiesta nel modo più dettagliato possibile via e-mail: ukraine@amz.gr.ch

T 081 257 83 03 (lunedi al venerdì: 09:00-11:00)

 

Piattaforma informativa HELPFUL

HELPFUL Piattaforma informativa della Croce Rossa Svizzera per i rifugiati dall'Ucraina.

 

Meeting Point Chur

Per informarsi reciprocamente e scambiare esperienze personali, si tengono incontri regolari rivolti a tutti a Coira:
COIRA (ogni mercoledì)

Frieden – Freiheit – Solidarität