Il diritto di dimora delle cittadine e dei cittadini dell’UE/AELS titolari di un permesso per residenti temporanei si estingue sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro. Se, decorso il periodo di sei mesi, le indennità di disoccupazione continuano a essere versate, il diritto di dimora si estingue quando le indennità cessano o quando la persona ha esaurito il diritto alle stesse. La percezione di prestazioni assistenziali può comportare la revoca del permesso nonostante il diritto all'indennità di disoccupazione.
Il diritto di dimora delle cittadine e dei cittadini dell’UE/AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro, se questo termina prima dei primi dodici mesi di soggiorno. Se, decorso il periodo di sei mesi, le indennità di disoccupazione continuano a essere versate, il diritto di dimora si estingue quando le indennità cessano o quando la persona ha esaurito il diritto alle stesse. La percezione di prestazioni assistenziali può comportare la revoca del permesso nonostante il diritto all'indennità di disoccupazione.
Se il rapporto di lavoro termina dopo i primi dodici mesi di dimora, il diritto di dimora delle cittadine e dei cittadini dell’UE/AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro. Se, decorso il periodo di sei mesi, le indennità di disoccupazione continuano a essere versate, il diritto di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione delle indennità.
Documentazione da inoltrare:
- modulo di domanda A1
- copia della carta d’identità valida o del passaporto valido
- dispensa dal segreto professionale.
La persona richiedente deve presentare il modulo di domanda unitamente ai succitati documenti attraverso il competente ufficio controllo abitanti del comune di residenza.
Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi al Settore soggiorno, numero di telefono: 081 257 25 28.
Link ai moduli di domanda
Link alla dispensa dal segreto professionale