Rilascio di un permesso di domicilio
A dipendenza della nazionalità sono dati eventuali diritti e periodi di attesa in relazione alla concessione di un permesso di domicilio. Questi risultano dai trattati e dagli accordi di domicilio stipulati tra la Svizzera e i singoli Stati.
Prima del rilascio del permesso di domicilio dev’essere soddisfatto il periodo di attesa prescritto a norma di legge. Si tratta di cinque o dieci anni.
Di regola i permessi di domicilio vengono rilasciati alle cittadine e ai cittadini di Andorra, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato del Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica Federale di Germania, San Marino, Spagna, Stato di Città del Vaticano, Stati Uniti d'America e Svezia dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni.
Tuttavia, se la moglie o il marito della persona richiedente è cittadina svizzera o cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio, il periodo di attesa si riduce da dieci a cinque anni, a condizione che al momento della presentazione della domanda il matrimonio sia già vissuto in Svizzera da almeno cinque anni.
Tutte le altre cittadine e tutti gli altri cittadini (compresi i rifugiati riconosciuti) possono richiedere un permesso di domicilio solo dopo un soggiorno regolare di dieci anni.
Per l'esame di una domanda di permesso di domicilio deve essere presentato quanto segue:
- modulo di domanda A1 per cittadine/i EU/AELS risp. B1 per cittadine/i di Stati terzi
- copia di un passaporto valido o di una carta d’identità valida
- conferma attuale da parte del datore di lavoro con indicazione della percentuale d’impiego e se si tratta di un rapporto di lavoro di durata limitata risp. illimitata e non disdetto
- estratto del registro delle esecuzioni
- conferma del preposto ufficio sociale comunale circa l‘eventuale percezione attuale o precedente di prestazioni assistenziali
- dimostrazione delle competenze linguistiche in una lingua ufficiale (tedesco, italiano o romancio) mediante un attestato linguistico ufficialmente riconosciuto (per es. TELC, DELF, Goethe fide o CELI) oppure pagelle scolastiche e diplomi
- estratto dal casellario giudiziale svizzero (non più vecchio di un mese)
- questionario compilato e firmato.
La persona richiedente deve presentare il modulo di domanda unitamente ai succitati documenti attraverso il competente ufficio controllo abitanti del comune di residenza nel Cantone dei Grigioni.
Sulla base della succitata documentazione si verifica se sono soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio del permesso di domicilio (buona integrazione, attività professionale retribuita, competenze linguistiche, assenza di precedenti penali o di dipendenza dall'assistenza, ecc.). Se necessario, possono essere richiesti ulteriori documenti per il vaglio della domanda.
Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi al Settore soggiorno, numero di telefono: 081 257 25 28.
Link ai moduli di domanda (A1)
Link ai moduli di domanda (B1)
Link al promemoria
Link al questionario
Ordinazione dell’estratto del casellario giudiziale: online www.casellario.admin.ch oppure presso diversi uffici postali
Informazioni sugli attestati linguistici: https://fide-info.ch/it/ oppure
Servizio specializzato per l‘integrazione: www.gr.ch/DE/themen/Integration/Pdf/anbieter_offizielle_Sprachnachweise.pdf