Conformemente alla Costituzione federale la politica estera compete di principio alla Confederazione. Quando si occupa di relazioni con l'estero. la Confederazione deve tuttavia tenere conto delle competenze dei Cantoni e deve salvaguardarne gli interessi.
Nel quadro della cosiddetta «piccola politica estera» la Costituzione federale (Cost.; RS 101) autorizza tuttavia i Cantoni a concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza e a corrispondere direttamente con autorità estere subordinate (art. 56 Cost.).
Conformemente alla Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC 110.100), la «piccola politica estera» è compito del Governo, che rappresenta il Cantone dentro e fuori i suoi confini (art. 42 cpv. 4 Cost. cant.). Il Governo è competente per la cura delle relazioni con la Confederazione e gli altri Cantoni nonché con le nazioni limitrofe (art. 47 cpv. 1 n. 1 Cost. cant.) nonché per la negoziazione di convenzioni intercantonali e internazionali (art. 45 cpv. 2 Cost. cant.). Per quanto queste convenzioni rientrino nella sua competenza normativa, il Governo è competente anche per la loro stipulazione. Qualora le convenzioni intercantonali e internazionali non rientrino nella competenza normativa del Governo, conformemente all'art. 32 cpv. 2 Cost. cant. la competenza per la loro approvazione spetta al Gran Consiglio.