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La Cancelleria dello Stato è responsabile affinché gli aventi diritto di voto possano esercitare regolarmente nei Grigioni i loro diritti politici in merito a oggetti federali o cantonali, collaborando con i comuni durante votazioni ed elezioni. Nelle domeniche di votazione, la Cancelleria dello Stato pubblica in internet i risultati provvisori.

Hanno diritto di voto in merito a oggetti federali o cantonali tutte le persone residenti nel Cantone con cittadinanza svizzera che hanno compiuto i 18 anni. A queste si aggiungono gli Svizzeri all'estero con domicilio politico in un comune grigionese. Gli aventi diritto di voto eleggono:

  • le deputate e i deputati in Gran Consiglio
  • i membri del Governo
  • i membri grigionesi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

Quali strumenti di democrazia diretta, gli aventi diritto di voto hanno a disposizione l'iniziativa popolare e il referendum:

Iniziativa popolare

  • Iniziativa costituzionale: 4000 aventi diritto di voto o un settimo dei comuni possono chiedere, con un'iniziativa, la revisione totale o parziale della Costituzione.
  • Iniziativa legislativa: 3000 aventi diritto di voto o un ottavo dei comuni possono chiedere, con un'iniziativa, l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge o di un decreto sottoposto a votazione popolare ai sensi della Costituzione cantonale. Allo stesso modo è possibile inoltrare un'iniziativa cantonale all'Assemblea federale.
  • Termine per la raccolta delle firme: le liste delle firme devono essere inoltrate in blocco alla Cancelleria dello Stato al più tardi un anno dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio ufficiale cantonale. Con l'inoltro si conclude la raccolta delle firme.

Referendum

Referendum obbligatorio

Sottostanno a votazione popolare obbligatoria in particolare:

  • le modifiche della Costituzione cantonale
  • i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche di oltre dieci milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti di oltre un milione di franchi.

Referendum facoltativo

Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sottostanno a votazione popolare in particolare i seguenti oggetti:

  • l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi
  • i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi.
  • termine per la raccolta delle firme: le liste delle firme devono essere inoltrate in blocco alla Cancelleria dello Stato entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge o del decreto nel Foglio ufficiale cantonale. Con l'inoltro si conclude la raccolta delle firme.