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La nuova legge sugli esercizipubblici e gli alberghi intende creare buone condizioni quadro per l'industria della ristorazione nel Cantone dei Grigioni.
La vigente legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi risale al 1979. In pratica si è notato che essa non è più riuscita a tenere il passo in seguito agli sviluppi nei vari settori della ristorazione. Nuove forme quali bar nella neve, vacanze in fattoria, osterie munite di torchio e altre ancora richiedono maggiore flessibilità. La nuova legge stabilisce chiaramente per quali attività occorre un'autorizzazione del comune, ossia per la vendita di vivande e bevande per la consumazione sul posto, per la cessione di locali allo scopo di consumare vivande o bevande por-tate con sé o fornite, come pure per lo svolgimento di manifestazioni, durante le quali vengono consumate vivande e bevande portate con sé o fornite. Da un lato si garantisce così la libertà imprenditoriale e dall'altro si assoggetta alla legge anche la cosiddetta "paragastronomia".
Si rinuncia pertanto a diversi obblighi del titolare della licenza, in quanto non più attuali, e cioè: all'obbligo di domicilio; all'obbligo di gestione personale dell'esercizio e a quello di poter gestire di regola soltanto un esercizio; all'obbligo di servire e di tenere aperto (l'esercizio). Il titolare della licenza è nel complesso tuttavia responsabile della gestione dell'esercizio. Il comune può rilasciare la licenza unicamente a persone capaci d'agire e che godono di buona reputazione; nella legge è chiaramente definito che cosa s'intende per buona reputazione.
Viene abolito l'obbligo del certificato di capacità. Anche in questo caso la pratica ha mostrato che la qualità nel settore della ristorazione non può essere garantita da un esame sostenuto una volta. Determinanti sono piuttosto le offerte miranti a soddisfare le esigenze della clientela e i rapporti con gli ospiti. La concorrenza è la migliore garante di un'elevata qualità. La salute degli ospiti è garantita dalle prescrizioni in materia d'igiene previste dalla legislazione federale sulle derrate alimentari e da relativi controlli da parte dell'Ispettorato cantonale delle derrate alimentari.
Un'esigenza importante è la lotta all'abuso di alcolici soprattutto fra i giovani. La legge vieta perciò la vendita di bevande distillate ai giovani con meno di 16 anni e a chi è ubriaco, come pure la vendita di bevande distillate o di drinks sulla base di simili bevande a giovani non ancora diciottenni nonché la vendita di bevande alcoliche per mezzo di speciali apparecchi accessibili al pubblico. Si mantiene il cosiddetto "articolo sullo sciroppo", il quale obbliga gli esercizi con mescita di bevande alcoliche a tenere una scelta di bibite analcoliche non più care della bibita alcolica più a buon mercato nella medesima quantità. Per contro la clausola della necessità viene abbandonata, in quanto a livello pratico si è dimostrata inefficace. Per il commercio al minuto e la mescita di bevande distillate occorre come finora un'autorizzazione cantonale e il provento netto dalla vendita viene impiegato in ragione della metà ciascuno per scopi di utilità pubblica e per il promovimento del turismo. La nuova legge concede infine ai comuni ampie competenze. Ad essi spetta infatti il rilascio e il ritiro delle autorizzazioni, la determinazione delle tasse e la regolamentazione degli orari d'apertura. L'ammontare delle tasse deve conformarsi da un lato al dispendio amministrativo e dall'altro deve essere in ragionevole rapporto con il valore che la prestazione dello Stato ha per chi è soggetto al pagamento della stessa.
Il Gran Consiglio ha approvato con 91 voti contro 0 la presente legge. Tocca ora all'elettorato, accettando il progetto in votazione, creare delle buone condizioni quadro per l'industria alberghiera nel nostro Cantone.
Organo: Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica
Fonte: it Consigliere di Stato Klaus Huber
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