A partire dal 1( agosto 1998 anche nel Cantone dei Grigioni la
semiprigionia può essere accordata per le pene detentive dai sei ai
dodici mesi, a condizione che il condannato durante il giorno persegua
un'attività lavorativa stabile. Per la durata dell'esecuzione il
detenuto deve sottoporsi ad un'assistenza e un accompagnamento a seconda
delle sue necessità ad opera di personale specializzato nell'ambito
dell'assistenza sociale, della psicoterapia o inerente alla
tossicodipendenza. L'autore del reato può inoltre rivolgersi al Servizio
sociale per quanto concerne i problemi familiari, finanziari o di altro
genere.
Con l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e
polizia la semiprigionia fino ad un anno è eseguibile nel Cantone dei
Grigioni presso i rispettivi stabilimenti di Coira, Realta/Cazis e
Silvaplana. Finora questa forma di esecuzione della pena era limitata
alla detenzione e all'arresto fino a sei mesi. Con la modifica
dell'Ordinanza 3 del Codice penale nel 1996 la legislazione federale ha
creato la possibilità di eseguire in semiprigionia anche la carcerazione
che dura più di sei mesi ma meno di un anno.
Organo: Dipartimento di giustizia, polizia e sanità
Fonte: it Mathias Fässler, Segretario di concetto