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del Presidente del Governo Klaus Huber

Da ormai 40 anni al conguaglio finanziario tra il Cantone ed i comuni nonché tra i comuni stessi incombe un ruolo importante all'interno del nostro molteplice cantone di montagna. Si tratta, infatti, di un indispensabile strumento atto a promuovere e consolidare i comuni e le regioni. Il fatto stesso, che vi siano solo pochissimi comuni in condizioni finanziarie precarie e che la maggior parte dei comuni - anche quelli piccoli - abbiano potuto mantenere il loro stato della popolazione, indica la sussistenza di un sistema di conguaglio finanziario efficiente e ben funzionante. Per tale motivo non s'intende effettuare una trasformazione radicale. La presente revisione parziale della legge sul conguaglio finanziario, sulla quale si voterà il 7 febbraio, pone rimedio a singole lacune, mettendo in atto possibili miglioramenti.
Com'è ben noto, i comuni sono suddivisi in gruppi di capacità finanziaria. Tale suddivisione in gruppi è di regola considerata all'atto di determinare le sovvenzioni cantonali ed è decisiva per il diritto ai contributi di conguaglio finanziario. Sono criteri per la suddivisione, la capacità contributiva, l'onere fiscale e il fabbisogno finanziario di un Comune.
Come già avviene per gli introiti dai canoni d'acqua, per il calcolo della capacità fiscale e per la compensazione della capacità fiscale verranno altrettanto considerate le entrate dei comuni da prestazioni compensative per le perdite per la mancata utilizzazione della forza idrica (ad es. indennità della Greina). Si vuole contemporaneamente precisare l'ammontare determinante dei canoni d'acqua. L'imposizione dei comuni deve essere introdotta in tutti quei casi in cui un comune è attivo a titolo imprenditoriale presso un altro comune; ad. es. tramite la gestione di una centrale elettrica o di un'impresa turistica.
La vigente chiave per la determinazione della capacità finanziaria di un comune deve essere perfezionata. Sono tuttora determinanti per la capacità finanziaria, le tre parti: capacità fiscale (imposte cantonali, canoni d'acqua), tasso fiscale e fabbisogno finanziario, quest'ultimo dovrà essere d'ora innanzi accertato sulla base del fabbisogno base, del numero delle allieve/degli allievi e dalla superficie, gli ultimi due criteri sostituiscono quelli fino ad oggi in vigore: dispendio scolastico e dispendio per ripari antivalanghe e per arginature. Per la determinazione dell'onere fiscale, la ponderazione del tasso d'imposta viene ridotta di un terzo ed esso d'ora in avanti verrà utilizzato in media due anni. Si vuole così impedire che il tasso d'imposta venga aumentato al fine di raggiungere un gruppo di capacità finanziaria più vantaggioso.
Contemporaneamente alla legge sul conguaglio finanziario viene parzialmente rivista anche la legge sui diritti d'acqua. Giusta il progetto di revisione, il cosiddetto contributo per la protezione del paesaggio, versato in un fondo per indennizzare comuni come Vrin e Sumvitg, va suddiviso in ragione della metà tra il Cantone ed i comuni. In tale occasione singole disposizioni vengono adeguate al diritto federale.
Le due proposte in votazione sono indiscusse. Il Gran Consiglio ha approvato la revisione parziale della legge sul conguaglio finanziario con 95 voti contro 0 e la revisione parziale della legge sui diritti d'acqua con 95 voti contro 0. Esse non comportano, infatti, alcune modifiche radicali. Si tratta piuttosto di un miglioramento e una precisazione del sistema relativo al conguaglio finanziario, il che è fondamentale per dei buoni rapporti tra il Cantone ed i comuni nonché per la coesione nelle regioni. Il Governo raccomanda quindi di approvare le revisioni.

Organo: Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica
Fonte: it. Presidente del Governo Klaus Huber
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