del Presidente del Governo Klaus Huber
Da ormai 40 anni al conguaglio finanziario tra il Cantone ed i
comuni nonché tra i comuni stessi incombe un ruolo importante
all'interno del nostro molteplice cantone di montagna. Si tratta,
infatti, di un indispensabile strumento atto a promuovere e consolidare
i comuni e le regioni. Il fatto stesso, che vi siano solo pochissimi
comuni in condizioni finanziarie precarie e che la maggior parte dei
comuni - anche quelli piccoli - abbiano potuto mantenere il loro stato
della popolazione, indica la sussistenza di un sistema di conguaglio
finanziario efficiente e ben funzionante. Per tale motivo non s'intende
effettuare una trasformazione radicale. La presente revisione parziale
della legge sul conguaglio finanziario, sulla quale si voterà il 7
febbraio, pone rimedio a singole lacune, mettendo in atto possibili
miglioramenti.
Com'è ben noto, i comuni sono suddivisi in gruppi di capacità
finanziaria. Tale suddivisione in gruppi è di regola considerata
all'atto di determinare le sovvenzioni cantonali ed è decisiva per il
diritto ai contributi di conguaglio finanziario. Sono criteri per la
suddivisione, la capacità contributiva, l'onere fiscale e il fabbisogno
finanziario di un Comune.
Come già avviene per gli introiti dai canoni d'acqua, per il calcolo
della capacità fiscale e per la compensazione della capacità fiscale
verranno altrettanto considerate le entrate dei comuni da prestazioni
compensative per le perdite per la mancata utilizzazione della forza
idrica (ad es. indennità della Greina). Si vuole contemporaneamente
precisare l'ammontare determinante dei canoni d'acqua. L'imposizione dei
comuni deve essere introdotta in tutti quei casi in cui un comune è
attivo a titolo imprenditoriale presso un altro comune; ad. es. tramite
la gestione di una centrale elettrica o di un'impresa turistica.
La vigente chiave per la determinazione della capacità finanziaria
di un comune deve essere perfezionata. Sono tuttora determinanti per la
capacità finanziaria, le tre parti: capacità fiscale (imposte cantonali,
canoni d'acqua), tasso fiscale e fabbisogno finanziario, quest'ultimo
dovrà essere d'ora innanzi accertato sulla base del fabbisogno base, del
numero delle allieve/degli allievi e dalla superficie, gli ultimi due
criteri sostituiscono quelli fino ad oggi in vigore: dispendio
scolastico e dispendio per ripari antivalanghe e per arginature. Per la
determinazione dell'onere fiscale, la ponderazione del tasso d'imposta
viene ridotta di un terzo ed esso d'ora in avanti verrà utilizzato in
media due anni. Si vuole così impedire che il tasso d'imposta venga
aumentato al fine di raggiungere un gruppo di capacità finanziaria più
vantaggioso.
Contemporaneamente alla legge sul conguaglio finanziario viene
parzialmente rivista anche la legge sui diritti d'acqua. Giusta il
progetto di revisione, il cosiddetto contributo per la protezione del
paesaggio, versato in un fondo per indennizzare comuni come Vrin e
Sumvitg, va suddiviso in ragione della metà tra il Cantone ed i comuni.
In tale occasione singole disposizioni vengono adeguate al diritto
federale.
Le due proposte in votazione sono indiscusse. Il Gran Consiglio ha
approvato la revisione parziale della legge sul conguaglio finanziario
con 95 voti contro 0 e la revisione parziale della legge sui diritti
d'acqua con 95 voti contro 0. Esse non comportano, infatti, alcune
modifiche radicali. Si tratta piuttosto di un miglioramento e una
precisazione del sistema relativo al conguaglio finanziario, il che è
fondamentale per dei buoni rapporti tra il Cantone ed i comuni nonché
per la coesione nelle regioni. Il Governo raccomanda quindi di approvare
le revisioni.
Organo: Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica
Fonte: it. Presidente del Governo Klaus Huber