L'Ordinanza federale sulla protezione degli animali, riveduta dal
Consiglio federale in data 27 giugno 2001, entrerà in vigore il prossimo
1° settembre.
Oltre ad un'approfondita rielaborazione dell'atto normativo nel
settore della tenuta di animali selvatici sono stati sottoposti a
modifica anche alcuni articoli dei capitoli "Trasporti di animali" ed
"Eccezioni dall'obbligo di anestesia".
D'ora innanzi i tori che hanno superato i 18 mesi non dovranno più
recare un anello nasale, se sono stati tenuti all'aperto in una mandria
o come gruppo in stalle che permettono di muoversi e se sono state
adottate speciali misure (art. 53 cpv. 8 e 8bis ).
La lista degli interventi che possono essere attuati senza anestesia
da parte di personale specializzato viene ridotta (art. 65).
Trasporti di animali
Negli allevamenti di vacche madri e vacche nutrici e nelle aziende
con stalle e corti che permettono di muoversi risp. con regolare
pascolazione ai tori non viene apposto di regola alcun anello.
Per i tori senza corna o per quelli a cui sono state asportate si ha
inoltre la difficoltà che l'anello nasale non può essere fissato con le
cinghie di supporto, fatto questo che può comportare problemi
nell'assunzione del foraggio e rischi di restare attaccati a recinzioni
ecc.
L'applicazione di anelli nasali poco prima del trasporto ha
piuttosto un effetto controproduttivo, in quanto il toro viene irritato
dal dolore e dal corpo estraneo e potrebbe perciò comportarsi in modo
piuttosto imprevedibile.
Sulla base di queste esperienze le prescrizioni sono state adeguate
nel senso che in avvenire non sarà più obbligatorio applicare degli
anelli nasali per il trasporto, purché viga una certa sicurezza.
Interventi su animali con e senza anestesia
In linea di principio è vietato effettuare interventi sugli animali
senza anestesia. La lista degli interventi dolorosi, che in virtù
dell'art. 65 OPAn possono essere effettuati eccezionalmente senza
anestesia, è stata accorciata.
A decorrere dal 1° settembre 2001 diversi interventi sugli animali,
che finora potevano essere effettuati da personale specializzato senza
anestesia, potranno ora essere operati soltanto con anestesia. Giusta la
riveduta Ordinanza vitelli, pecore, capre e conigli potranno d'ora
innanzi essere castrati in linea di principio solamente mediante
l'impiego di anestetizzanti.
Anche per l'asportazione delle corna dei vitelli sarà obbligatoria
l'anestesia.
Siccome per l'attuale forma di castrazione dei maiali non sussiste
alcuna idonea alternativa economicamente sostenibile, la castrazione di
quest'ultimi continuerà ad essere permessa fino all'età di 14 giorni
senza anestesia.
Che cosa significa anestesia?
La sensazione di dolore di un animale può essere ridotta o mediante
una narcosi totale o nel punto dell'intervento il nervo con il quale si
percepisce il dolore può essere addormentato per un determinato periodo
di tempo mediante iniezione applicata sistematicamente (anestesia
locale). A seconda della specie di animale o d'intervento è meglio
applicare l'uno o l'altro metodo. Per un'anestesia corretta ed efficace
occorrono conoscenze specifiche in materia di veterinaria e medicinali
soggetti a ricetta, che possono essere somministrati solamente dal
veterinario competente (Legge sui medicamenti!).
Chi è considerata persona competente per effettuare interventi senza
anestesia?
E' considerata persona competente il tenutario della relativa specie
di animale se quest'ultimo effettua da solo regolarmente ed in modo
corretto interventi del genere. Raccomandiamo di seguire l'istruzione di
un veterinario nel senso di una formazione e di un perfezionamento.
La seguente tabella illustra l'obbligo di anestesia per determinati
interventi su animali da reddito agricolo:
Nella colonna "Permesso solo con anestesia" sono indicati soltanto
quegli interventi, che finora potevano essere effettuasti senza
anestesia. Gli interventi non menzionati non possono in nessun caso
essere eseguiti senza anestesia e devono essere giustificati dal profilo
medico-veterinario.
|
Permesso senza anestesia da parte di una persona esperta |
Interventi che dal 1° settembre 2001 sono permessi solo con
anestesia (finora possibili senza anestesia) |
Bovini Capre |
Marcatura |
Castrazione di maschi di ogni età
Asportazione della radice delle corna (asportazione delle corna)
! Nessun anello elastico o sostanze corrosive!
Applicazione di anelli nasali |
Pecore |
Marcatura
Accorciamento della coda fino all'età di 7 giorni; la coda deve coprire
l'ano e gli organi genitali |
Castrazione di maschi di ogni età
Accorciamento della coda degli animali di oltre 7 giorni |
Suin |
Marcatura
Castrazione di maiali maschi fino all'età di 14 giorni
Limatura della punta dei denti dei porcellini |
Accorciamento della coda
Castrazione di maiali maschi di oltre 14 giorni
Resezione dei denti
Applicazione di anelli nasali e di graffe per il grugno |
Pollame |
Accorciamento dei becchi
Accorciamento degli artigli e degli speroni ai pulcini maschi |
Accorciamento dei becchi, delle creste e delle ali
Accorciamento degli artigli e degli speroni ai pulcini femmina, al pollame
adulto e ad altri volatili |
br>Testo dell'articolo modificato dell'Ordinanza federale sulla
protezione degli animali (OPAn; RS 455.1):
Forniamo solo la versione tedesca, in quanto la traduzione italiana
è ancora in fase di elaborazione presso i Servizi federali.
Art. 53 Abs. 8 und 8 bis (neu)
8 Stiere, die mehr als 18 Monate alt sind, müssen einen Nasenring
tragen. Auf das Tragen eines Nasenringes kann verzichtet werden, wenn
vor einer Ortsveränderung oder vor der Schlachtung:
a. die Stiere vorwiegend im Freien in einer Herde oder in
Laufställen als Gruppe gehalten wurden; und
b.die speziellen Vorkehrungen für einen sicheren Transport und
einen sicheren Ein- und Auslad getroffen worden sind.
8bis Rindvieh darf nicht an den Hörnern oder am Nasenring und nicht
mit Schnüren angebunden werden.
Art. 65
1 Eine Schmerzausschaltung ist für Eingriffe nicht erforderlich,
wenn sie nach tierärztlichem Urteil aus medizinischen Gründen
unzweckmässig oder nicht durchführbar erscheint.
2 Fachkundige Personen dürfen folgende Eingriffe ohne
Schmerzausschaltung vornehmen:
a. das Kürzen des Schwanzes bei Lämmern bis zum Alter vom 7 Tagen;
der Schwanzstummel muss After und Zucht bedecken;
b. das Kastrieren von männlichen Schweinen bis zum Alter von
vierzehn Tagen;
c.das Absetzen der Afterkrallen bei Welpen, die weniger als fünf
Tage alt sind;
d. das Touchieren der Schnäbel beim Hausgeflügel;
e. das Kürzen der Zehen und Sporen bei männlichen Küken von Mast-
und Legehennenelternlinien;
f. das Markieren von Tieren, ausgenommen das Tätowieren von Hunden
und Katzen;
g. das Abschleifen der Zahnspitzen bei Ferkeln.
Pro memoria !!!!!!
Il periodo transitorio per le seguenti prescrizioni scade il 30 giugno
2002:
- divieto di legare i vitelli fino 4 mesi
- divieto di legare il petto dei maiali
- giacigli ricoperti di paglia per vitelli e tori d'allevamento
Il 30 giugno 2002 scadono i termini transitori per l'adeguamento dei
sistemi di tenuta e delle attrezzature delle stalle per vitelli, tori
dall'allevamento e scrofe.
Vitelli tenuti legati
E' vietato tener legati i vitelli fino all'età di quattro mesi,
fatta eccezione per la legatura per breve tempo dei vitelli
d'allevamento e per l'abbeverazione.
I sistemi per legare gli animali devono essere sostituiti da altri
sistemi di tenuta entro la fine di giugno 2002.
Vitelli tenuti in gruppi e in box singoli
A decorrere dal 1° luglio 2002 tutti i vitelli di età compresa tra 2
settimane e 4 mesi devono essere tenuti in gruppo, ad eccezione di
quelli che vengono tenuti in rifugi con accesso permanente e recinto
all'aperto.
Fino all'età di 2 settimane i vitelli possono essere tenuti ancora
in box singoli. Essi devono poter vedere gli animali della medesima
specie. Le misure minime dei box sono 85 x 130 cm.
Giacigli ricoperti di paglia per vitelli e tori d'allevamento
Dal 1° luglio i giacigli per i vitelli fino a 4 mesi e per i tori
d'allevamento devono essere ricoperti sufficientemente ed adeguatamente
di paglia. Ciò significa che a partire da questa data i pavimenti
integralmente fessurati dovranno essere banditi per i vitelli
d'ingrasso.
Maiali tenuti legati
Sebbene sulla base del rilevamento della protezione degli animali
del 1995 sia noto che nel Cantone dei Grigioni non viene tenuto legato
alcun maiale, vi ricordiamo che a decorrere dal 1° luglio 2002 i maiali
non potranno più essere tenuti legati. I sistemi esistenti per legare
gli animali dovranno essere sostituiti entro fine giugno 2002 da altri
sistemi di tenuta.
Fino allo scadere del periodo transitorio (fine giugno 2002) alle
scrofe tenute legate deve essere consentita, durante il periodo senza
latte, l'uscita giornaliera all'aperto, fatta eccezione per i primi
dieci giorni dopo lo svezzamento.
Organo: Ufficio veterinario dei Grigioni
Fonte: it Ufficio veterinario dei Grigioni