Il 31 maggio 2004 scade il primo periodo transitorio dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone con l'UE. A partire dal quel
momento i cittadini di Stati membri UE/AELS, esercitanti un'attività
lucrativa, non necessiteranno più di alcun permesso di dimora per un
soggiorno di al massimo tre mesi. All'obbligo del permesso subentra ora
un obbligo di notifica. La cosiddetta "verifica del mercato del lavoro"
e la priorità dei lavoratori indigeni vengono ora completamente a
mancare.
Gli Accordi bilaterali con l'UE, entrati in vigore il 1° giugno
2002, entrano in una seconda fase. L'Accordo sulla libera circolazione
delle persone, quale componente di questi Accordi, prevede ulteriori
facilitazioni per l'ammissione di cittadini di Stati membri dell'area
UE/AELS. Per soggiorni di lavoro fino a tre mesi presso datori di lavoro
in Svizzera subentra all'obbligo del permesso l'obbligo di notifica.
Sottostanno all'obbligo di notifica e non più all'obbligo del permesso
anche ditte straniere che hanno ora la possibilità di inviare i propri
collaboratori e le proprie collaboratrici nel nostro Paese, fino a 90
giorni all'anno, per la realizzazione di incarichi.
Viene meno la verifica del mercato del lavoro
Vengono meno la verifica del mercato del lavoro, vale a dire la
verifica dell'osservanza delle condizioni salariali di lavoro usuali
nella zona e nel settore professionale, nonché la verifica della
priorità dei lavoratori indigeni. Per le persone facenti domanda ciò
significa che nella procedura per l'ottenimento del permesso non devono
più essere inviati i contratti di lavoro. Non è più neanche necessaria
la comprova di una ricerca infruttuosa di lavoratori già ammessi nel
mercato del lavoro svizzero.
Per proteggere l'industria locale da una concorrenza estera con
salari bassi e per evitare il dumping salariale verranno attuate dal 1°
giugno 2004 misure di accompagnamento: gli organi di controllo
competenti per i rispettivi settori verificheranno nelle aziende e sui
cantieri che le condizioni salariali e di lavoro usuali nella zona e nel
settore professionale vengano rispettate.
Nessun allentamento per nuovi Stati UE
I cittadini dei nuovi Stati UE non possono beneficiare dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone. Il Consiglio federale si
attiene per il momento alla severa prassi di ammissione per i cittadini
di questi Stati. Non è ancora prevedibile il momento in cui verrà
eventualmente attuata la libera circolazione delle persone per i
cittadini di nuovi Stati UE.
Per lavoratrici straniere e lavoratori stranieri che sottostanno
all'obbligo del permesso continua a vigere l'obbligo di notificarsi
entro otto giorni presso il Controllo abitanti. Indipendentemente da
questo termine un lavoratore straniero soggetto all'obbligo del permesso
può in ogni caso iniziare a lavorare ed essere impiegato dal datore di
lavoro solo ad avvenuta notifica.
Organo: Ufficio per questioni di polizia e Ufficio per l'industria,
arti e mestieri e lavoro
Fonte: it Ufficio per questioni di polizia e Ufficio per
l'industria, arti e mestieri e lavoro