Il 9 settembre non dovrà più essere obbligatoriamente il primo
giorno di caccia. Questo è uno dei cambiamenti più importanti apportati
dalla revisione parziale della legge cantonale sulla caccia e
dell'ordinanza cantonale sulla caccia. Il Governo ha licenziato a
destinazione del Gran Consiglio la proposta corretta in seguito al
risultato della procedura di consultazione. A titolo di novità la caccia
alta ordinaria dovrà tenersi nel periodo dal 1° al 30 settembre e dovrà
durare al massimo 21 giorni. La legge prevede la possibilità di
un'interruzione della caccia di almeno tre giorni consecutivi. Questa
regolamentazione offre il massimo della flessibilità nella
determinazione dei periodi di caccia alta. Essa offre così la
possibilità di applicare diverse soluzioni per aumentare il numero di
capi abbattuti durante la caccia alta. Con delle prescrizioni adeguate
per l'esercizio della caccia, questa regolamentazione consente anche di
ridurre i conflitti con il periodo di accoppiamento dei cervi. L'inizio,
la fine e un'eventuale interruzione della caccia saranno resi noti per
tempo dal Governo, per permettere ai cacciatori di programmare le loro
vacanze. Non è più prevista una ripresa della caccia alta nel tardo
autunno, mentre viene mantenuta la caccia speciale.
Anche altri punti della legge cantonale sulla caccia e
dell'ordinanza cantonale sulla caccia devono però venire sottoposti a
revisione. L'età minima per l'esercizio della caccia viene ridotta da 20
a 19 anni e l'età minima per l'iscrizione all'esame di idoneità a 18
anni. Inoltre i motivi di rifiuto della licenza di caccia sono limitati
sostanzialmente a fattispecie collegate all'esercizio della caccia. A
titolo di novità, prima dell'inizio della caccia, i cacciatori sono
anche tenuti ad aggiustare il tiro della propria arma da caccia. In
questo contesto il Governo può disporre che i cacciatori forniscano la
prova dell'adempimento dell'obbligo di tiro. Un'altra novità riguarda
l'esonero dei cacciatori stranieri dall'esame sulle armi e di tiro
cantonale. Questo però solo a condizione che essi abbiano superato in
Svizzera o all'estero un esame di caccia equivalente a quello del
Cantone dei Grigioni.
In base al diritto vigente, la regalìa della caccia, deve fruttare
un adeguato provento netto. Questa disposizione viene adeguata alla
situazione odierna. A titolo di novità, il provento dalle tasse di
licenza e di abbattimento, nonché da altre entrate di caccia, deve
coprire almeno le spese generate dalla caccia. I compiti dell'Ufficio
per la caccia e la pesca, svolti nell'interesse della collettività, in
futuro non potranno più essere finanziati con un aumento delle tasse di
licenza e di abbattimento. L'indennizzo di questi compiti, come ad
esempio il risarcimento per i danni provocati dai grandi predatori,
dovrà essere garantito da altre fonti di finanziamento. Un'altra novità
riguarda le tasse di licenza dei cacciatori stranieri, per le quali sarà
fissata nella legge un'aliquota minima e un'aliquota massima. Entro
questi limiti sarà il Governo a decidere l'ammontare delle tasse di
licenza.
Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni