Obbligo di registrazione per volatili; divieto di
esposizioni di volatili e altre manifestazioni analoghe; divieto di
detenzione dei volatili all'aperto
Per l'attuazione del pacchetto di misure preventive del Consiglio
federale contro l'influenza aviaria, le notifiche relative alla
registrazione di effettivi di volativi nel Cantone dei Grigioni possono
essere fatte all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la
salute degli animali. I detentori di volatili possono fare le loro
notifiche sia per telefono (081/ 257 24 14) che in forma elettronica
(info@alt.gr.ch oppure tramite il sito Internet www.alt.gr.ch).
Venerdì 21 ottobre 2005, il Consiglio federale ha emanato un
pacchetto di misure per prevenire l'introduzione dell'influenza aviaria
in Svizzera. Dal 25 ottobre 2005 fino al 15 dicembre 2005, la detenzione
di galliformi, anseriformi e struzioniformi all'aperto è vietata. Sono
vietate esposizioni e mercati di volatili, nonché altre manifestazioni
analoghe.
Per i detentori di questo tipo di animali esiste inoltre l'obbligo
di notifica entro il 2 novembre 2005. L'obbligo di registrazione non si
applica ai detentori di volatili che, nell'ambito del censimento degli
animali 2005, hanno già notificato il proprio effettivo.
L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute
degli animali (USDA), Servizio veterinario, è competente per
l'accettazione delle notifiche da parte dei detentori di volatili. Le
notifiche possono essere fatte sia per telefono (081/ 257 24 14) che per
e-mail ( info@alt.gr.ch oppure tramite il modulo di contatto sul sito
Internet dell'USDA (www.alt.gr.ch). I detentori di volatili devono
indicare l'indirizzo, il tipo di allevamento, il tipo di volatili e il
numero degli animali detenuti.
Organo:
Fonte: it