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La Costituzione cantonale vigente ha reso necessaria una nuova legge sulle imposte comunali e di culto. Essa costituisce la base futura per la riscossione delle imposte da parte dei comuni e delle Chiese. Con la nuova legge si intende anche creare un diritto fiscale più semplice, più chiaro e più uniforme.
I comuni, le Chiese riconosciute dallo Stato e i comuni parrocchiali hanno una sovranità fiscale che deriva dal Cantone. Essi possiedono quindi una sovranità fiscale soltanto nella misura in cui questa viene loro anche concessa dal Cantone.
La vecchia Costituzione cantonale conteneva una disposizione che concedeva ai comuni e alle Chiese direttamente il diritto di riscuotere imposte. La Costituzione cantonale vigente non contiene per contro più una disposizione di questo tipo. La sovranità fiscale dei comuni e delle Chiese deve in futuro essere disciplinata in una legge. Ciò deve avvenire nella nuova legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC). Con questa legge devono essere create le basi legali necessarie per la riscossione delle diverse imposte da parte dei comuni, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali. Il Governo ha licenziato all'attenzione del Gran Consiglio il relativo messaggio, che verrà dibattuto nella sessione di agosto.

Più trasparenza e sicurezza giuridica
La sovranità fiscale ai comuni e alle Chiese può in linea di principio essere concessa in tre modi:
- Con una regolamentazione esaustiva dell'imposta cantonale nel diritto cantonale; i comuni devono fissare soltanto l'ammontare della relativa imposta e l'autorità competente.
- Con una legislazione quadro che viene concretizzata nella rispettiva legge fiscale comunale; i comuni hanno un margine d'azione legislativo limitato.
- Con una semplice norma di delega; ai comuni spetta un'elevata autonomia legislativa.
La decisione a favore di una regolamentazione piuttosto che di un'altra non può essere presa in generale. Essa deve piuttosto essere presa a dipendenza del tipo di imposta. Per diversi tipi di imposta devono essere intraprese strade diverse. Le restrizioni devono essere maggiori laddove le regolamentazioni attuali sono già molto uniformi oppure regolamentazioni differenti rendono difficile l'applicazione del diritto. Deve essere trovata una soluzione fiscale ottimale sia per i comuni che per i contribuenti.

Regolamentazioni esaustive nel Cantone
Oggigiorno le regolamentazioni relative alle imposte sul reddito e sulla sostanza praticamente non divergono dal diritto cantonale. Esse devono di conseguenza venire uniformate anche nella LImpCC. l comuni riscuotono un'imposta calcolata in percento sull'imposta cantonale semplice. Le decisioni di tassazione, le procedure di opposizione e di ricorso concernenti le imposte cantonali e comunali vengono emanate contemporaneamente.
Per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare valgono le stesse riflessioni ad eccezione del fatto che i comuni non possono stabilire un tasso fiscale sull'imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare. Oggigiorno le regolamentazioni comunali praticamente non divergono dal diritto cantonale, motivo per cui esse devono essere uniformate nella LImpCC. Oltre alla tassazione, inclusa la procedura di impugnazione, anche l'incasso deve spettare al Cantone.
Le basi legali relative all'imposta sul trapasso di proprietà sono disciplinate in modo molto diverso nei 207 comuni. Ciò porta a difficoltà nella prassi di tassazione e pregiudica la sicurezza giuridica, cosa che viene spesso lamentata dai comuni. Per questa ragione la LImpCC contiene una regolamentazione esaustiva. Il comune può ora stabilire soltanto l'ammontare dell'imposta sul trapasso di proprietà (massimo il 2%). I comuni perdono qui una parte della loro autonomia, guadagnano però in efficienza e competenza nell'applicazione del diritto. L'imposta sul trapasso di proprietà viene tassata e riscossa anche in futuro dai comuni.
Per quanto riguarda l'imposta sugli immobili la maggior parte dei comuni conosce praticamente disposizioni letteralmente identiche. Per questo motivo anche l'imposta sugli immobili deve essere disciplinata in modo esaustivo nella LImpCC. Una regolamentazione esaustiva non porta di fatto ad una soppressione dell'autonomia comunale; la realtà giuridica attuale viene soltanto ancorata nella LImpCC. Le imposte vengono riscosse insieme alle imposte sul reddito e sulla sostanza rispettivamente alle imposte sull'utile e sul capitale. Per la riscossione dell'imposta sugli immobili rimane competente il comune.

Autonomia legislativa comunale
Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, a causa della diversità delle regolamentazioni attuali e della diversa configurazione delle aliquote d'imposta si deve rinunciare ad un'uniformazione. In questo settore i comuni mantengono la loro autonomia legislativa e possono continuare a tassare e a riscuotere autonomamente l'imposta. I comuni possono però ora riscuotere soltanto un'imposta sulle successioni collaterale; i coniugi, i partner registrati e i discendenti diretti devono essere obbligatoriamente esentati dall'imposta.
La tassa di soggiorno e la tassa di promozione turistica si configurano oggi nei comuni in modo molto diverso. I comuni devono mantenere la loro autonomia legislativa. La delega della tassazione e della riscossione all'ente turistico è possibile anche in futuro.

Aliquote massime
Se il Cantone delega la sovranità fiscale, deve anche fissare delle aliquote massime. Nel diritto vigente il Governo ha limitato l'imposta sugli immobili all'1‰ e per i comuni aventi diritto al conguaglio finanziario all'1,5‰. Per estendere le possibilità di finanziamento dei comuni l'aliquota massima dell'imposta sugli immobili deve ora essere aumentata al 2‰. Non viene più fatta alcuna distinzione tra comuni finanziarmente forti e comuni finanziarmente deboli.
Un aumento dell'aliquota massima non significa ancora automaticamente un aumento dell'imposta sugli immobili. I comuni dovranno decidere quale aliquota d'imposta intendono inserire nella legge fiscale comunale.

Eliminazione della distorsione concorrenziale
Nel diritto vigente gli istituti autonomi cantonali sono generalmente esentati dall'imposta sugli immobili e sul trapasso di proprietà. A titolo di novità deve essere determinante se gli immobili interessati servono direttamente a scopi pubblici. Gli immobili di istituti cantonali che non servono direttamente a scopi pubblici non devono più essere trattati diversamente da altri immobili per motivi di neutralità concorrenziale. Sono interessate da questa novità soprattutto la Cassa cantonale pensioni, la Banca cantonale grigione e l'Assicurazione fabbricati.

Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni
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