Discriminazione sul posto di lavoro
Sono considerate discriminazioni le esternazioni e le azioni rivolte contro membri di determinati gruppi sociali con intento denigratorio o pregiudizievole.
La Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) sancisce un divieto di discriminazione nel quadro dell'uguaglianza giuridica. Essa stabilisce che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, dell'appartenenza etnica, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Il principio della parità di trattamento viene violato quando una persona, a causa di una delle caratteristiche di cui sopra, viene trattata in modo diverso rispetto a un'altra persona in una situazione paragonabile e ciò porta a una denigrazione e all'emarginazione. Nel diritto del lavoro ciò vale in particolare per le discriminazioni in relazione all'assunzione, all'attribuzione dei compiti, all'organizzazione delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione o al perfezionamento professionale, alla promozione o al licenziamento.
Cosa posso fare?
Parlatene con persone di fiducia e/o fate capo a una delle offerte riservate alle collaboratrici e ai collaboratori del Cantone dei Grigioni, disponibili sul sito web "Organo di contatto/servizio di segnalazione".
Alle informazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO):
Mobbing e altri comportamenti molesti - Tutela dell'integrità personale sul posto di lavoro