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Informazioni di tipo generale

Le zone di protezione della selvaggina, denominate anche bandite di caccia, sono zone definite dal Governo con divieto assoluto di caccia (zone di protezione della selvaggina generali) e particolari (rifugi dalla caccia alta, rifugi per lepri ecc.). Costituiscono un mezzo importante per la pianificazione della caccia. Sono considerate zone di protezione della selvaggina anche quelle definite dal Consiglio federale come bandite federali di caccia e il Parco nazionale svizzero. Nelle zone di protezione della selvaggina la caccia è limitata o completamente vietata. L’obiettivo è quello di disporre di una selvaggina sana e vicina alla natura attraverso la regolazione e la pianificazione della caccia. Le zone di protezione della selvaggina sono marcate in giallo/rosso. Demarcano i confini delle zone di protezione della selvaggina e non sentieri escursionistici.

CSC 740.200 - Ordinanza relativa alle zone di protezione della selvaggina (OZPS)

Mappe delle zone di protezione della selvaggina (in tedesco)

Uso delle mappe interattive in internet 

Le zone di protezione della selvaggina sono state ridefinite nel 2016. In internet possono essere cercate, selezionate, visualizzate e stampate in una mappa interattiva. A tale scopo, potete utilizzare il link indicato sopra

La stampa della mappa non è giuridicamente vincolante.

Per stampare, cliccare sul simbolo di stampa. Si prega di notare che la stampa è impostata in formato orizzontale.

Le mappe in internet non sono completamente esatte, perché sono state registrate su una base di 1:25'000, mentre vengono visualizzate con una mappa di sfondo in scala 1:50'000. Resta giuridicamente vincolante la delimitazione delle zone secondo la decisione del Governo del 21 agosto 2018, pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni il 23 agosto 2018. Altrettanto vale per la marcatura dei territori.