Il Governo ha licenziato il messaggio relativo alla revisione parziale della legge sulle imposte comunali e di culto a destinazione del Gran Consiglio. A titolo di novità, anche le persone domiciliate dovranno versare una tassa turistica se dispongono di un immobile di vacanza adibito a uso proprio nel medesimo comune.
Praticamente tutti i comuni riscuotono una tassa di soggiorno o una tassa turistica. I tratti essenziali di questa imposta sono descritti nella legge cantonale sulle imposte comunali e di culto. La concretizzazione avviene nella corrispondente legge turistica comunale.
L'ospite che pernotta è il soggetto della tassa turistica. Le persone domiciliate sono escluse dall'obbligo di versare una tassa turistica. Con ciò si intendono le persone che hanno il loro domicilio fiscale nel relativo comune o vi sono assoggettate all'imposizione in misura illimitata. Concretamente questo significa: le persone che soggiornano nel proprio immobile di vacanza per scopi di vacanza (proprietari di abitazioni secondarie) sono soggette all'obbligo di versare una tassa turistica se non hanno il domicilio fiscale nel comune in questione. Non sono invece soggette a detto obbligo le persone che soggiornano nel proprio immobile di vacanza per scopi di vacanza, ma sono domiciliate nel medesimo comune. In base a una sentenza pronunciata dal Tribunale federale concernente il Cantone di Obvaldo e a una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto, questo trattamento diverso riservato alle persone domiciliate e a quelle non domiciliate non è compatibile con il principio dell'uguaglianza giuridica. Secondo detti tribunali, la possibilità di utilizzare strutture turistiche non dipende dal domicilio. In considerazione di tale giurisprudenza, il Governo ravvisa una necessità di intervenire.
Al fine di evitare che ogni comune si trovi a dover adeguare la propria legge turistica comunale, il Governo ha decretato di sottoporre a revisione la legge sulle imposte comunali e di culto. A titolo di novità è previsto che siano tenute a versare la tassa turistica anche tutte le persone che dispongono di un immobile di vacanza adibito a uso proprio nel medesimo comune in cui sono domiciliate. Un'eccezione sussiste solamente se il comune fornisce un contributo sostanziale allo sviluppo del turismo attingendo alle imposte sul reddito e sulla sostanza versate dalle persone domiciliate. La nuova disposizione della legge sulle imposte comunali e di culto troverà direttamente applicazione per i comuni. Questa soluzione è nell'interesse dei comuni e può essere attuata in maniera rapida, semplice ed efficiente. Le persone domiciliate che non dispongono di un immobile di vacanza adibito a uso proprio nel medesimo comune continueranno a essere esentate anche in futuro dall'obbligo di versare la tassa turistica.
Il progetto verrà discusso in Gran Consiglio nella sessione di dicembre 2017.
Allegato:
Messaggio
Persone di riferimento:
- Presidente del Governo Barbara Janom Steiner, direttrice del Dipartimento delle finanze e dei comuni, tel. 081 257 32 01,
E-Mail
Barbara.Janom@dfg.gr.ch
- Dr. iur. Toni Hess, capo del Servizio giuridico dell'Amministrazione delle imposte, tel. 081 257 33 26,
E-Mail
Toni.Hess@stv.gr.ch
Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni