Autorizzazione per l'accoglimento di un minore
Se l'autorità competente ha assegnato ai futuri genitori adottivi un minore che corrisponde alle indicazioni contenute nel certificato di idoneità, l'autorità cantonale centrale per le adozioni autorizza il suo accoglimento.
Un minore può essere accolto solo dopo il rilascio dell'autorizzazione. Chi accoglie un minore proveniente da uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia senza disporre dell'autorizzazione si rende punibile e deve attendersi un arresto o una multa fino a 20 000 franchi nonché il ricollocamento del minore (art. 22 LF-CAA). Chi, senza disporre dell'autorizzazione, accoglie un minore proveniente dalla Svizzera o da un Paese non contraente della Convenzione dell'Aia, si rende punibile e deve attendersi una multa fino a 2000 franchi nonché il ricollocamento del minore (art. 11 OAdoz).