Sozialamt
Uffizi dal servetsch social
Ufficio del servizio sociale
Servizio specializzato famiglie affilianti e adozioniGrabenstrasse 87001 CoiraTel. +41 81 257 26 54familie@soa.gr.ch
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Elenco; RS 0.211.221.311)
Legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA; RS 211.221.31)
Articoli 264 ff. Codice civile svizzero (CC; RS 210)
Ordinanza sull'adozione (OAdoz; RS 211.221.36)
L'adozione internazionale è l'adozione di un minore proveniente dall'estero.
La Svizzera è Paese contraente della Convenzione dell'Aia sull'adozione. L'obiettivo principale della Convenzione dell'Aia è l'introduzione di prescrizioni di protezione, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse del minore e per impedire la vendita e la tratta di minori. Sono possibili anche adozioni da Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia. In questi casi le procedure di adozione sono differenti da Paese a Paese. Ai fini della procedura da seguire è determinante il Paese d'origine del minore.
Le condizioni per un'adozione sono diverse a seconda del Paese d'origine del minore. Un'adozione congiunta è possibile solo nel caso di genitori sposati. In linea di principio devono essere soddisfatti almeno le seguenti condizioni:
Sul sito dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) è disponibile un elenco di tutti gli Stati contraenti della Convenzione dell'Aia sull'adozione nonché le informazioni sui Paesi fornite dalla Confederazione, informazioni sui Paesi fornite dalla Confederazione in merito alle diverse condizioni che ogni Paese stabilisce per un'adozione.