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  • Aumenti di pigione (art. 269d del Codice delle obbligazioni svizzero, CO; RS 220) e disdette di contratti di locazione e di affitto per locali d'abitazione e commerciali (art. 266 l e 298 CO) devono essere comunicati mediante un modulo approvato dal Cantone.
  • I moduli ufficiali in forma cartacea per aumenti di pigione e disdette possono essere ordinati presso l'UAG o scaricati in formato elettronico.
  • Se per l'aumento della pigione o altre modifiche contrattuali unilaterali al posto di un modulo ufficiale viene utilizzato un modulo redatto autonomamente o altri moduli di disdetta, essi devono essere approvati dall'UAG prima del loro impiego.
  • Non necessitano di approvazione i moduli ufficiali del Cantone dei Grigioni pubblicati dal Cantone dei Grigioni.