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Gemeinschaftsbauten
 

Gli edifici comunitari possono essere sostenuti con contributi non rimborsabili di Confederazione e Cantone. I contributi vengono concessi in zone di montagna e d'estivazione per edifici e strutture comunitari per la lavorazione, il deposito e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali, di origine sia animale, sia vegetale. Possono essere sostenute con contributi anche piccole aziende artigianali, se la loro attività comprende almeno il primo livello di lavorazione delle materie prime agricole. Nelle aziende d'estivazione vengono in primo luogo sostenuti gli edifici semplici per il personale e la lavorazione del latte nonché gli edifici alpestri per gli animali da reddito, con particolare attenzione agli animali da reddito munti che consumano foraggio.

Il contributo viene determinato quale forfetaria per unità.