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Ogni azienda con detenzione di animali da reddito deve disporre di sufficienti capacità di deposito per concime aziendale (colaticcio, succhi di insilati, letame). Nel Cantone dei Grigioni la capacità di deposito necessaria è disciplinata nell'art. 4 dell'ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura (OPAA; CSC 910.150). I detentori di installazioni di deposito di concime di fattoria nonché di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d'arte (art. 15 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque, LPAc; RS 814.20). Gli impianti di deposito (condotte comprese) devono essere a tenuta stagna. Gli impianti devono essere funzionanti e devono essere svolte le manutenzioni e riparazioni necessarie. Inoltre devono essere usati in maniera corretta (art. 28 cpv. 2 dell'ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc; RS 814.201).

A determinate condizioni, una parte del concime aziendale può essere temporaneamente depositata presso terzi.

A cosa prestare attenzione durante la costruzione di depositi per concimi aziendali?

Valgono i requisiti tecnici secondo l'allegato A4 e A5 dell'aiuto all'esecuzione Costruzioni rurali e protezione dell'ambiente.

Verifica della tenuta stagna: occorre verificare la tenuta stagna di nuovi contenitori per il deposito di colaticcio. Procedere conformemente alle indicazioni contenute nel Modulo Verifica tenuta stagna nuove vasche per liquami.