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Revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100), finanziamento delle spese di misure di protezione dei minori stazionarie

A febbraio 2021 il Gran Consiglio ha approvato una revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100). L'art. 63a LICC riveduto disciplina il finanziamento delle spese di misure di protezione dei minori stazionarie. A titolo di novità il comune del domicilio civile del minorenne interessato è tenuto ad assumere o ad anticipare le spese di misure di prote-zione dei minori stazionarie (art. 63a cpv. 3 LICC). Ciò si verifica se è data una decisione o una raccomandazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), del giudice oppure una raccomandazione di un'altra autorità specializzata in materia di protezione dei minori condivisa dall'APMA e nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi (art. 63a cpv. 3 LICC).